mercoledì 1 giugno 2011

IL CASO/ I "rischi" del nuovo contratto che vuol unire lavoro e giovani

Fonte: Carlo Alberto Nicolini - IlSussidiario.net




L’attuazione della delega legislativa in materia di apprendistato, già istituita dalla legge n. 247 del 2007, i cui termini sono stati prorogati dalla legge n. 183 del 2010 (c.d. “collegato lavoro”), dovrebbe consentire una complessiva sistemazione della disciplina di quello che va considerato uno dei più importanti strumenti giuridici volti a favorire l’occupazione giovanile. Lo schema di decreto legislativo, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, merita dunque tutta l’attenzione.
Il provvedimento conferma la tripartizione delle figure contrattuali, già introdotta dalla riforma Biagi del 2003, riproponendo, innanzitutto, l’apprendistato professionalizzante, che costituisce la tipologia di gran lunga più utilizzata, e affiancandogli i contratti “per la qualifica professionale” e “di alta formazione e ricerca”, che sostituiscono, rispettivamente, quelli “per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione” e “per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione”.
Netta è la volontà del legislatore delegato di proseguire nel percorso di rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, che a tutti i livelli, compreso quello aziendale, è dichiarata competente, per disciplinare i contenuti di tali contratti, pur nel rispetto di alcuni vincoli e principi di legge (quali, ad esempio, quelli in materia di età, forma scritta, limitazione alla flessibilità retributiva, discipline del recesso), per i quali il provvedimento solo in parte ripete la disciplina previgente, non mancando di inserire novità o di fornire importanti chiarimenti. Ad esempio, finalmente si chiarisce (con importanti implicazioni, al fine della definizione del regime applicabile al recesso) che quello di apprendistato non è un contratto a termine, bensì a tempo indeterminato.
In questa sede, però, interessa soprattutto evidenziare come si confermi e rafforzi il ruolo della contrattazione, soprattutto nella definizione della durata, dei contenuti e delle modalità di erogazione della formazione nel contratto di apprendistato “professionalizzante”. La questione è di notevole interesse, in quanto gran parte del contenzioso in materia si gioca proprio sugli obblighi di formazione, la cui violazione, anche dopo il varo del provvedimento, continuerà a legittimare il lavoratore a reclamare cospicue differenze retributive e risarcimenti danni, gli enti previdenziali a recuperare la differenza tra i contributi pagati in regime agevolato e quelli “pieni” dovuti per i lavoratori qualificati, aumentata del 100%, e gli ispettorati del lavoro a irrogare pesanti sanzioni amministrative. [...]

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